Link to Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare non su un dettaglio tecnico ma sull’essenza stessa della nostra democrazia e su quale modello di stato immaginano per il futuroIl 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare non su un dettaglio tecnico ma sull’essenza stessa della nostra democrazia e su quale modello di stato immaginano per il futuro
Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Si tratta di una consultazione senza quorum, prevista dall’articolo 138 della Costituzione, che affida direttamente al corpo elettorale la decisione finale su modifiche già approvate dal Parlamento. Al centro del voto c’è una revisione significativa dell’assetto della magistratura, così come delineato nel 1948, con interventi sostanziali fra gli altri sugli articoli 102, 104 e 107 della Carta: Sulla scheda di colore verde che i cittadini riceveranno al seggio ci sarà la scritta: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?'".
La nostra storia
Per comprendere la portata della sfida, bisogna guardare al passato. L’attuale ordinamento giudiziario è nato in reazione alla Legge Grandi (Regio Decreto 12 gennaio 1941, n. 12), il pilastro del regime fascista sulla giustizia. Alla luce di quella normativa il Pubblico Ministero non era un magistrato indipendente, ma un funzionario gerarchicamente subordinato al Ministro della Giustizia. L’articolo 69 della legge recitava testualmente: "Il pubblico ministero esercita le sue funzioni sotto la direzione del Ministro."In quel sistema, il PM era il “braccio del regime”: il potere politico decideva quali inchieste avviare e quali insabbiare, annullando la separazione dei poteri. Dopo la caduta del fascismo, i Padri Costituenti – da Calamandrei a Dossetti – vollero dotare la Carta di strumenti efficaci per proteggere l’indipendenza della magistratura. Pubblici ministeri e giudici furono collocati all’interno di un unico ordine autonomo, sotto la tutela di un solo Consiglio Superiore della Magistratura (Art. 104), capace di garantire coesione e autonomia dal potere politico. L’obbligatorietà dell’azione penale (Art. 112) fu inserita proprio per togliere alla politica la facoltà di scegliere chi processare: se c’è un reato, il magistrato deve procedere senza chiedere il permesso a nessuno. Un principio che è anche nello spirito della separazione dei poteri teorizzata da Montesquieu, che sottolineava come essa sia la condizione indispensabile per la libertà e per evitare che il potere politico possa interferire nella giustizia.
Cosa propone la riforma
La riforma sottoposta a referendum mira a scardinare questo assetto, in primo luogo sdoppiando l’attuale organo di autogoverno. Pm e Giudici avrebbero ciascuno il proprio Consiglio, con l’effetto temuto da alcuni giuristi di indebolire la compattezza della magistratura di fronte agli altri poteri. Non solo, verrebbe istituito anche un tribunale speciale per le sanzioni ai magistrati, i cui membri sarebbero scelti tramite sorteggio. Un sistema pensato per colpire il correntismo interno, ma che per molti analisti rappresenta invece, con l'affidare all'alea un potere delicatissimo, una sorta di rinuncia alla democrazia e alla responsabilità.
Le ragioni del SÌ
I sostenitori della riforma spiegano invece che la separazione delle carriere sia necessaria per rafforzare il principio del “giusto processo” sancito dall’articolo 111 della Costituzione. In questa prospettiva, il giudice deve restare un arbitro terzo, distinto dall’accusa, e il testo sottoposto a referendum correggerebbe una presunta anomalia italiana, avvicinando il sistema italiano a modelli internazionali, come quelli anglosassoni, in cui la funzione requirente e quella giudicante seguono percorsi separati. Votare SÌ significa quindi scommettere sulla terzietà assoluta del giudice, accettando il rischio che il PM diventi più isolato e potenzialmente più esposto a pressioni esterne.
Le ragioni del NO
Chi si oppone alla riforma sottolinea innanzitutto che la separazione di fatto tra giudici e pubblici ministeri esiste già grazie alla legge Cartabia del 2022, che ha introdotto regole precise per limitare i passaggi di ruolo tra giudici e Pm: Ogni magistrato può cambiare funzione una sola volta nel corso dell’intera carriera; iIl passaggio deve avvenire entro i primi dieci anni dalla prima assegnazione al ruolo; ol trasferimento deve essere autorizzato formalmente dal Consiglio Superiore della Magistratura. E finora il bilancio dei passaggi è modesto: nel 2024, su circa 8.800 magistrati italiani, i passaggi effettivi tra giudici e PM sono stati solo 42, meno dell’1 % del totale. Secondo chi vota NO, isolare i Pm dal corpo dei giudici rischia inoltre di trasformarli in figure eccessivamente autonome e più esposte a influenze politiche, indebolendo le garanzie storiche di indipendenza della magistratura. Il paragone con il fascismo riguarda quindi il potenziale rischio di maggiore pressione politica sui Pm, non la forma giuridica in sé.
Domenica e lunedì, dunque, non si voterà su un dettaglio tecnico, ma sull’essenza stessa della nostra democrazia: sulla scheda elettorale non ci sono solo nomi o crocette, ma la scelta tra due modelli di Stato: quello della magistratura come “contropotere indipendente” o quello della giustizia come “servizio diviso”, con l’incognita del sorteggio a fare da arbitro.
Sulla scheda di colore verde che i cittadini riceveranno al seggio ci sarà la scritta: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?'".
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