Link to Alla Camera è atteso per oggi il voto finale sul ddl Lavoro. Ieri è terminato l'esame degli ordini del giorno e questo pomeriggio è previsto il via libera. Il testo poi passerà all'esame del SenatoAlla Camera è atteso per oggi il voto finale sul ddl Lavoro. Ieri è terminato l'esame degli ordini del giorno e questo pomeriggio è previsto il via libera. Il testo poi passerà all'esame del Senato
È atteso per oggi il voto finale della Camera sul provvedimento, composto da una trentina di articoli, che era stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del primo maggio 2023. Tante le novità, come, ad esempio, meno oneri e vincoli per il ricorso al lavoro stagionale. Previste anche modalità telematica e collegamenti audiovisivi per le conciliazioni in sede sindacale delle varie controversie di lavoro. Il testo, poi, contiene una serie di semplificazioni in materia di somministrazione. Opposizioni critiche sulla parte che riguarda le dimissioni.
IL DDL LAVORO
Alla Camera è atteso per oggi il voto finale sul ddl Lavoro. Ieri è terminato l'esame degli ordini del giorno e questo pomeriggio è previsto il via libera. Il testo poi passerà all'esame del Senato. Il disegno di legge era stato approvato dal Consiglio dei ministri un anno e mezzo fa, nella seduta del primo maggio 2023, ma è approdato in Parlamento per la conversione in legge solo giovedì scorso, il 3 ottobre. E a Montecitorio nei giorni scorsi non sono mancati scontri tra i partiti.
GLI ARTICOLI
Il provvedimento è composto da una trentina di articoli. Diverse le novità previste dagli emendamenti approvati dall’Aula della Camera al cosiddetto “collegato Lavoro”. Ad esempio, sono previsti meno oneri e vincoli per il ricorso al lavoro stagionale. Previste anche modalità telematica e collegamenti audiovisivi per le conciliazioni in sede sindacale delle varie controversie di lavoro. C’è poi un chiarimento sulle dimissioni “per fatti concludenti”: se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i 15 giorni, il datore lo comunica all’Ispettorato nazionale del lavoro (chiamato ad accertarne la veridicità) e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Questa norma, in particolare, punta a impedire comportamenti disonesti per ottenere la Naspi ma preoccupa i sindacati perché potrebbe trasformare chi è stato cacciato in dimissionario
DIMISSIONI
Uno dei punti più dibattuti riguarda quello relativo alle dimissioni. L’articolo 19 del provvedimento, infatti, riguarda le dimissioni automatiche del lavoratore in caso di assenza ingiustificata. All'inizio si era parlato di assenza superiore a 5 giorni, poi il testo è stato riformulato con oltre 15 giorni. Quindi, ad oggi, dopo un’assenza di almeno 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo all’Ispettorato del lavoro, che si riserva di verificare la veridicità della comunicazione. Se questo non interviene, il datore può considerare interrotto il rapporto per volontà del dipendente. Spetta al lavoratore, in caso, dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano l’assenza e quindi dimostrare che non si è dimesso. Altrimenti il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, che perderà le tutele previste invece in caso di licenziamento: venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria, non potrà fare richiesta di Naspi.
LE CONTESTAZIONI
La norma in questione in tema di dimissioni è stata introdotta per evitare i comportamenti scorretti di chi è assente per molti giorni dal lavoro proprio per farsi licenziare e poi accedere alla Naspi. Tuttavia, sono in molti ad aver lanciato l’allarme: questa norma, infatti, potrebbe far passare da dimissionario chi invece è stato cacciato. Secondo le opposizioni, la norma del ddl "smonta" il Jobs act. La legge voluta dal governo Renzi, infatti, pur confermando il licenziamento individuale introdotto dalla legge Fornero, dettava norme stringenti (articolo 26) per contrastare il licenziamento mascherato da dimissioni volontarie del dipendente. Secondo le opposizioni, invece, il ddl lavoro va in direzione contraria. La misura ha allargato le maglie di questi licenziamenti, dietro cui spesso si celano le cosiddette dimissioni in bianco. In commissione le opposizioni erano riuscite a far approvare una proposta di modifica migliorativa e in Aula la Dem Chiara Gribaudo ne aveva presentato un’altra che risolveva il problema introducendo l'obbligo dell'ispettorato di verificare tali dimissioni. Ma i voti della maggioranza hanno superato quelli delle opposizioni unite, bocciando l'emendamento.
PERIODO DI PROVA
Il ddl modifica anche la durata del periodo di prova: la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Questo periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a 15 per i contratti con durata fino a sei mesi, mentre non può essere inferiore a due giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata tra sei e dodici mesi.
LAVORO STAGIONALE
Per quanto riguarda il lavoro stagionale, viene introdotta una norma di “interpretazione autentica”. La novità consiste nel fatto che oltre ai cosiddetti “stagionali” già identificati, rientrano in questa categoria anche “le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa”.
SI POTRÀ LAVORARE DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE
Un’altra novità del provvedimento riguarda la cassa integrazione. Il lavoratore in cassa integrazione, dopo aver dato comunicazione all’Inps, potrà svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma. Durante questa nuova attività, il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE
Il provvedimento contiene anche una serie di semplificazioni in materia di somministrazione. La somministrazione a tempo determinato di lavoratori non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti. Tuttavia, si escludono dal computo dei limiti quantitativi i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze: ad esempio, svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni.
Novità anche per quanto riguarda il contratto ibrido a causa mista: c’è la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente e in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.
Forti critiche rispetto a questa misura sono arrivate anche dai sindacati. Ieri in piazza a Roma davanti al Pantheon c'era il segretario Cgil Maurizio Landini: “Noi abbiamo bisogno di meno precarietà. Non di questa liberalizzazione della forme di lavoro. Prima hanno liberalizzato i contratti a termine, oggi stanno liberalizzando i contratti di somministrazione e addirittura si inventano forme di lavoro assurde” dice il sindacalista. “Di precarietà ce n’è anche troppa. Di nuovo questo governo interviene sul lavoro senza consultare chi si occupa del lavoro. Questi provvedimenti non li ha chiesti né il sindacato né i lavoratori. A chi rispondono?”.
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