Discriminata perché incinta, ricercatrice del Cnr vince la causa: «La maternità non può compromettere la carriera»

di

Carlo Longo

Una ricercatrice del Cnr esclusa dalla stabilizzazione per 475 giorni di maternità vince il ricorso. Il Tribunale di Venezia riconosce la discriminazione

Discriminata perché incinta, ricercatrice del Cnr vince la causa: «La maternità non può compromettere la carriera»

Due figli, quasi sedici mesi di congedo e un posto di lavoro sfumato. Il Consiglio nazionale delle ricerche aveva escluso una ricercatrice dalla stabilizzazione perché non aveva conteggiato i periodi di maternità. Il Tribunale di Venezia le dà ragione e impone all'ente di riesaminare la domanda. Ora la donna chiede anche il risarcimento dei danni.

Aveva lavorato per anni come ricercatrice, alternando contratti precari e assegni di ricerca. Quando finalmente si era presentata la possibilità di ottenere un posto stabile, aveva scoperto che i mesi trascorsi in maternità non sarebbero stati considerati nel calcolo dell'anzianità di servizio. Due gravidanze, dunque, rischiavano di costarle il lavoro.

È quanto accaduto a una ricercatrice dell'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Venezia, che ha deciso di rivolgersi alla giustizia dopo essere stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione del personale precario.

Il Tribunale del lavoro di Venezia le ha dato ragione, riconoscendo il carattere discriminatorio del criterio adottato dall'ente e imponendo una nuova valutazione della sua posizione.

La decisione riporta al centro una questione che continua a pesare sulla condizione lavorativa femminile: la maternità, pur essendo un diritto tutelato dalla legge, può ancora trasformarsi in un ostacolo concreto alla continuità occupazionale e alla progressione professionale.

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La vicenda comincia nell'aprile del 2021, quando la donna inizia a lavorare come ricercatrice presso l'Istituto di scienze marine del Cnr.

Negli anni successivi prosegue l'attività attraverso rapporti di lavoro a termine e assegni di ricerca, fino all'apertura, nel 2025, di una procedura destinata alla stabilizzazione del personale precario.

Il requisito richiesto era aver maturato almeno tre anni di servizio presso l'ente, equivalenti a 1.095 giorni.

La ricercatrice riteneva di soddisfare la condizione. Nella domanda presentata il 6 novembre 2025 aveva infatti dichiarato un'anzianità complessiva di 1.353 giorni, calcolata fino al 31 dicembre 2024.

La commissione del Cnr, tuttavia, aveva escluso dal conteggio i periodi di congedo legati alla nascita dei suoi due figli: 244 giorni nel 2022 e altri 231 nel 2024.

In totale, 475 giorni di maternità e congedo parentale non erano stati considerati utili.

Il risultato era stato determinante. L'anzianità riconosciuta alla lavoratrice era scesa a 878 giorni, ben al di sotto della soglia necessaria per partecipare alla stabilizzazione.

La conseguenza non era soltanto l'impossibilità di concorrere per un posto a tempo indeterminato. L'esclusione aveva compromesso anche la possibilità di beneficiare della proroga contrattuale prevista per il personale interessato dalla procedura.

Da marzo 2026, la ricercatrice si era così ritrovata senza lavoro e senza stipendio.

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La donna ha deciso di impugnare il provvedimento, assistita dagli avvocati Paolo Emilio Rossi, Paolo Brambilla, Marilena Sessa e Silvia Ortis.

La contestazione si è concentrata su due aspetti.

Il primo riguardava le regole della selezione: secondo la difesa, l'esclusione dei congedi di maternità dal calcolo dell'anzianità non era prevista espressamente nell'avviso che disciplinava la procedura.

Il secondo, ancora più rilevante, riguardava la discriminazione derivante da un criterio che penalizzava la lavoratrice per aver esercitato un diritto connesso alla maternità.

La giudice del lavoro Chiara Coppetta Calzavara ha accolto il ricorso, riconoscendo che la scelta del Cnr aveva prodotto uno svantaggio nei confronti della ricercatrice rispetto ai colleghi che non avevano usufruito degli stessi congedi.

Nella decisione viene evidenziato che la donna era stata discriminata nell'accesso alla stabilizzazione e nella prosecuzione del rapporto di lavoro per aver usufruito del congedo di maternità e di quello parentale.

Un principio espresso con parole particolarmente chiare:

«La gravidanza e la maternità non possono compromettere il lavoro, la progressione di carriera e le opportunità di lavoro della donna».

È questo il passaggio centrale del provvedimento, perché sposta l'attenzione dal semplice calcolo dei giorni di servizio agli effetti concreti che quel conteggio ha prodotto sulla posizione professionale della ricercatrice.

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Nel procedimento, il Consiglio nazionale delle ricerche aveva sostenuto che i periodi di congedo obbligatorio non potessero essere conteggiati ai fini dell'anzianità richiesta.

Secondo l'interpretazione dell'ente, durante la maternità l'attività di ricerca era sospesa e, di conseguenza, quei mesi non potevano essere considerati come servizio utile nella procedura.

Una posizione che il Tribunale non ha condiviso.

Il punto non riguarda soltanto la possibilità di distinguere tra attività effettivamente svolta e periodi di sospensione del rapporto. La questione decisiva è che l'applicazione di quel criterio ha finito per escludere una lavoratrice proprio a causa dell'esercizio di diritti riconosciuti a tutela della maternità.

Il giudice ha quindi valutato non soltanto la formulazione delle regole amministrative, ma anche il loro effetto sulla parità di trattamento.

Una procedura apparentemente neutra può infatti produrre conseguenze discriminatorie quando determina uno svantaggio specifico per chi usufruisce di congedi tutelati dalla legge.

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La decisione del Tribunale rappresenta una vittoria per la lavoratrice, ma occorre distinguere il riconoscimento della discriminazione dall'assunzione definitiva.

Il provvedimento non comporta automaticamente la stabilizzazione a tempo indeterminato.

Il Cnr dovrà riesaminare la domanda della ricercatrice, applicando i principi indicati dalla giudice e rivalutando la sua posizione nella procedura.

La controversia, inoltre, non si è ancora conclusa.

La donna ha chiesto anche il risarcimento dei danni subiti per il periodo trascorso senza lavoro, sostenendo di aver perso reddito e opportunità professionali a causa dell'esclusione.

La prossima udienza della fase di merito è prevista per il 12 novembre 2026.

In quella sede saranno affrontati gli ulteriori aspetti della controversia, compresa la richiesta risarcitoria.

Resta quindi da definire l'esito finale della posizione lavorativa della ricercatrice e l'eventuale riconoscimento economico per le conseguenze della decisione contestata.

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La tutela della maternità non si limita al diritto di assentarsi dal lavoro durante la gravidanza e dopo la nascita di un figlio.

Il quadro normativo italiano vieta anche che l'esercizio di questi diritti produca trattamenti sfavorevoli nell'accesso al lavoro, nelle condizioni contrattuali e nelle opportunità di carriera.

Il decreto legislativo 151 del 2001, che disciplina la tutela e il sostegno della maternità e della paternità, vieta le discriminazioni collegate alla gravidanza e alla maternità.

Il Codice delle pari opportunità, contenuto nel decreto legislativo 198 del 2006, considera discriminatori anche i trattamenti che, per ragioni legate alla gravidanza o alle esigenze di cura, limitano l'accesso ai meccanismi di avanzamento professionale.

Il principio è stato ribadito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 76 del 2026, relativa a una diversa vicenda riguardante la formazione professionale in ambito sanitario.

La Consulta ha evidenziato come i ritardi provocati dalla maternità possano generare svantaggi destinati a incidere sull'intera carriera, soprattutto quando determinano una minore anzianità rispetto ai colleghi.

La vicenda della ricercatrice veneziana si inserisce in questo quadro, mostrando come una regola amministrativa possa tradursi in una penalizzazione concreta quando non tiene adeguatamente conto dei diritti connessi alla genitorialità.

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Il caso mette in evidenza anche le fragilità del sistema della ricerca italiana, dove molti professionisti costruiscono il proprio percorso attraverso contratti temporanei, assegni e successive procedure di selezione.

In un contesto simile, il riconoscimento dell'anzianità diventa fondamentale.

Non serve soltanto a documentare l'esperienza acquisita, ma può determinare l'accesso a una stabilizzazione, la prosecuzione del rapporto di lavoro e la possibilità di programmare il proprio futuro.

Quando il percorso professionale è frammentato, anche una differenza di pochi mesi può escludere un candidato da una procedura.

Nel caso della ricercatrice del Cnr, la differenza era legata ai periodi trascorsi in maternità. La lavoratrice aveva continuato a mantenere un rapporto professionale con l'ente, ma si era vista sottrarre dal conteggio proprio i mesi durante i quali aveva esercitato un diritto tutelato.

È una vicenda che riguarda direttamente la parità delle opportunità, ma che solleva anche interrogativi più ampi sulle condizioni di chi lavora nella ricerca.

La precarietà rende particolarmente vulnerabili le persone che attraversano periodi di maternità, malattia o necessità familiari, soprattutto quando la continuità contrattuale dipende da requisiti temporali rigidi.

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La pronuncia del Tribunale di Venezia non elimina da sola le difficoltà che molte donne incontrano nel conciliare maternità e lavoro.

Stabilisce però un principio rilevante: il diritto alla maternità non può diventare, attraverso l'applicazione di criteri amministrativi, una ragione per limitare le opportunità professionali.

La ricercatrice ha ottenuto il riconoscimento della discriminazione subita e la possibilità di vedere nuovamente esaminata la propria domanda.

Resta aperta la questione del risarcimento e della sua definitiva collocazione lavorativa.

Il significato della vicenda, tuttavia, supera il singolo rapporto contrattuale. Perché il problema non è soltanto stabilire quanti giorni una lavoratrice abbia trascorso in servizio, ma impedire che la nascita di un figlio venga trasformata in una penalizzazione nella costruzione della sua carriera.

 

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