Cambiano le regole sulle sanzioni per IMU e TARI. Dal 1° gennaio 2027 entreranno in gioco nuove percentuali per i contribuenti che omettono la dichiarazione o presentano informazioni inesatte o incomplete dalle quali deriva un tributo inferiore a quello dovuto.
La novità arriva con il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, entrato in vigore il 12 agosto, che interviene sulla disciplina dei tributi regionali e locali e sul relativo apparato sanzionatorio.
Il cambiamento principale consiste nel superamento delle attuali fasce percentuali: al loro posto vengono introdotte sanzioni determinate in misura precisa.
Link to IMU: 100% per l’omessa dichiarazione, 40% per quella infedeleIMU: 100% per l’omessa dichiarazione, 40% per quella infedele
Per comprendere la portata della riforma bisogna distinguere le violazioni commesse entro la fine del 2026 da quelle successive.
Fino al 31 dicembre 2026, in caso di omessa dichiarazione IMU la sanzione può variare dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Se invece la dichiarazione viene presentata ma contiene dati inesatti o incompleti che determinano un minor versamento, la sanzione per dichiarazione infedele è compresa tra il 50% e il 100%, anche in questo caso con un minimo di 50 euro.
Dal 1° gennaio 2027 lo scenario cambia. Per le nuove violazioni non ci sarà più un intervallo entro il quale determinare la penalità: la percentuale sarà stabilita direttamente dalla legge.
In particolare, l’omessa dichiarazione comporterà una sanzione del 100% del tributo non versato, mentre per la dichiarazione infedele la sanzione sarà del 40%. Rimarrà in entrambi i casi la soglia minima di 50 euro.
Non si tratta quindi di una multa fissa: l’importo dipenderà dall’ammontare dell’imposta che non è stata versata a causa della violazione.
Link to Le nuove percentuali valgono anche per la TARILe nuove percentuali valgono anche per la TARI
Lo stesso meccanismo interesserà la TARI, la tassa sui rifiuti.
Per le violazioni commesse fino alla fine del 2026 continueranno a trovare applicazione le regole precedenti: dal 100% al 200% del tributo non versato in caso di omessa dichiarazione e dal 50% al 100% per quella infedele, con un minimo di 50 euro.
Dal 2027 anche per la TARI le percentuali saranno invece fissate rispettivamente al 100% e al 40%.
La riforma interessa inoltre altre entrate locali disciplinate dal decreto, comprese l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno.
Link to Un esempio: cosa succede con 1.000 euro non versatiUn esempio: cosa succede con 1.000 euro non versati
Il nuovo sistema può essere compreso più facilmente attraverso un caso concreto.
Se dalla violazione deriva un tributo non versato pari a 1.000 euro, per una violazione commessa dal 2027 la sanzione base sarà di 1.000 euro in caso di omessa dichiarazione.
Se invece il contribuente ha presentato la dichiarazione, ma questa risulta infedele e ha determinato lo stesso mancato versamento di 1.000 euro, la sanzione sarà di 400 euro.
A queste somme possono aggiungersi il tributo originariamente dovuto e gli interessi.
Link to Resta possibile il ravvedimento operosoResta possibile il ravvedimento operoso
Le nuove percentuali non eliminano la possibilità per il contribuente di correggere spontaneamente la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, quando sussistono le condizioni previste dalla normativa.
Il ravvedimento consente infatti di beneficiare di una riduzione della sanzione, la cui entità varia anche in funzione del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione.
Dal 2027, per le nuove violazioni, il punto di partenza per il calcolo della riduzione sarà quindi la sanzione prevista dal nuovo sistema. Per quelle commesse entro il 31 dicembre 2026 continueranno invece a rilevare le disposizioni precedenti.
Link to Conta quando è stata commessa la violazioneConta quando è stata commessa la violazione
Un aspetto particolarmente importante riguarda le date. Sebbene il decreto legislativo n. 147/2026 sia già entrato in vigore, le nuove percentuali previste per le violazioni dichiarative si applicheranno soltanto alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027.
Di conseguenza, non è sufficiente guardare alla data in cui il Comune effettua l’accertamento o contesta l’irregolarità.
Bisogna stabilire quando è stata commessa la violazione. Se risale al 2026 o agli anni precedenti, trovano applicazione le disposizioni riferibili a quel periodo; se viene commessa dal 1° gennaio 2027, entrano invece in gioco le nuove percentuali.
La distinzione può diventare particolarmente rilevante negli accertamenti effettuati negli anni successivi, quando il contribuente dovrà verificare non soltanto l’importo richiesto dall’ente locale, ma anche quale disciplina sanzionatoria sia applicabile alla specifica violazione contestata.
La riforma introduce dunque un sistema più definito: 100% del tributo non versato per l’omessa dichiarazione e 40% per la dichiarazione infedele, fermo restando il minimo di 50 euro. Una novità che dal prossimo anno riguarderà direttamente proprietari, occupanti e contribuenti chiamati agli adempimenti relativi a IMU e TARI.
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